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Liceo Classico Statale "F.Stabili - E.Trebbiani" di Ascoli Piceno (AP)
LICEO CLASSICO STATALE
 "F.STABILI - E.TREBBIANI"
Viale Vellei, 10 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - Tel 0736 259783 - Fax 0736 255494
E-mail: appc02000b@istruzione.it - PEC: appc02000b@pec.istruzione.it
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LICEO CLASSICO STATALE
"F.STABILI - E.TREBBIANI"
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Regolamento di disciplina

SANZIONI

1.     Per comportamenti difformi da quelli indicati nell’art. 7 del Regolamento di Istituto, allo studente, a seconda della gravità e della reiterazione, verrà inflitta:

a)      ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia;

b)     Sospensione con obbligo di frequenza fino a cinque giorni (provvedimento del Dirigente Scolastico). Come misura accessoria precauzionale e non convertibile in attività a favore della scuola, il Dirigente Scolastico potrà disporre che lo studente non partecipi ai viaggi d’istruzione scolastica o visite guidate o scambi culturali garantendo comunque l’assistenza/accoglienza nell’istituzione scolastica per tutto il periodo della gita.

In caso di assenze collettive, che riguardano più della metà della classe, è revocata la concessione dell'assemblea di classe in orario curricolare. Rimane il diritto della classe a tenere l'assemblea in orario pomeridiano.

2.     Per le gravi mancanze disciplinari di cui all’art. 8 del Regolamento di Istituto, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, è comminata, a seconda della gravità, la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni (provvedimento del Consiglio di classe). Come misura accessoria precauzionale e non convertibile in attività a favore della scuola, il Dirigente Scolastico potrà disporre che lo studente non partecipi ai viaggi d’istruzione scolastica o visite guidate o scambi culturali garantendo comunque l’assistenza/accoglienza nell’istituzione scolastica per tutto il periodo della gita. Nel caso di deturpazione dell’ambiente scolastico e di danneggiamenti della proprietà pubblica, di strutture, strumenti e attrezzature, fermo restando l’obbligo di denuncia da parte del Dirigente Scolastico all’autorità giudiziaria penale nel caso si ravvisino estremi di reato, lo studente è tenuto alla riparazione del danno attraverso risarcimento pecuniario. Nel caso di studenti minorenni rispondono in solido i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale, se non riescono a dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

3.     Per la reiterazione delle mancanze disciplinari di cui al punto 2 del presente Regolamento e per le gravi mancanze disciplinari di cui all’art. 8 del Regolamento di Istituto, punti 7, 8, 9, 10, è comminata, a seconda della gravità, la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica da cinque a quindici giorni (provvedimento del Consiglio di Classe). Come misura accessoria precauzionale e non convertibile in attività a favore della scuola, il Dirigente Scolastico potrà disporre che lo studente non partecipi ai viaggi d’istruzione scolastica o visite guidate o scambi culturali garantendo comunque l’assistenza/accoglienza nell’istituzione scolastica per tutto il periodo della gita. Nel caso si ravvisino estremi di reato e a meno che non si tratti di reato perseguibile a querela di parte, resta fermo l’obbligo di denuncia da parte del Dirigente Scolastico all’autorità giudiziaria penale. Nel caso di violazione della normativa sulla privacy connessa all’uso di strumenti di videoripresa (diffusione delle immagini senza che sia stata data l’informativa o non sia acquisito il consenso dell’interessato), lo studente è soggetto alle misure pecuniarie previste dalla Legge (multa che va da 3.000 a 18.000 euro; se si tratta di dati sensibili, la multa va da 5.000 a 30.000 euro). Nel caso di alunni minorenni la multa grava sui genitori o su coloro che esercitano la potestà genitoriale.

4.     Quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, quali violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, diffusione di immagini che offendono l’onore o il decoro del destinatario, pubblicazioni oscene, ecc. (cioè nel caso delle gravissime mancanze disciplinari di cui al punto 11 dell’ art. 8 del Regolamento di Istituto e di cui al punto 10 dello stesso articolo se la diffusione dell’immagine videoripresa integra i reati di cui agli artt. 615-bis, 594, 528, 600-ter del codice penale) o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (cioè nel caso delle gravissime mancanze disciplinari di cui al punto 12 dell’art. 8 del Regolamento di Istituto), è comminato allo studente il provvedimento dell’allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni (provvedimento del Consiglio di Istituto); la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità dell’infrazione o al permanere della situazione di pericolo. Nel caso di un reato non perseguibile a querela di parte resta fermo l’obbligo di denuncia da parte del Dirigente Scolastico all’autorità giudiziaria penale. Non è prevista la possibilità di convertire la presente sanzione in attività a favore della scuola. Come misura accessoria precauzionale e non convertibile in attività a favore della scuola, il Dirigente Scolastico potrà disporre che lo studente non partecipi ai viaggi d’istruzione scolastica o visite guidate o scambi culturali garantendo comunque l’assistenza/accoglienza nell’istituzione scolastica per tutto il periodo della gita.

5.     Nei casi di recidiva degli atti sanzionati al punto 4 del presente Regolamento di disciplina oppure per atti di violenza grave (per esempio, atti di violenza organizzata e premeditata, violenze che comportano lesioni gravi e/o permanenti, ecc.) o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale (per esempio, partecipazione ad associazione a delinquere, rapina, attività estorsiva, ecc.) e non risultano esperibili interventi per un reinserimento responsabile nella comunità scolastica, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (provvedimento del Consiglio di Istituto); nei casi più gravi, è prevista l'esclusione dallo scrutinio finale o dallo scrutinio per l’ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi  (provvedimento del Consiglio di Istituto). Non è prevista la possibilità di convertire la presente sanzione in attività a favore della scuola. Resta fermo l’obbligo di denuncia da parte del Dirigente Scolastico all’autorità giudiziaria penale.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano i criteri/principi previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24.06.1998, n°249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificati dal D.P.R. 21.12.2007 n. 235.

IMPUGNAZIONI

Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive. Contro di esse è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da uno dei docenti incaricati di Funzione strumentale al POF individuato con atto di nomina dal Dirigente Scolastico, che funge da vicepresidente e sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio d’Istituto e dallo studente del Consiglio d’Istituto nominato nella Giunta Esecutiva. Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione, i componenti, fermo restando il Dirigente Scolastico che ai sensi della nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 è tenuto a presiedere l’Organo, sono rispettivamente sostituiti da un altro docente incaricato di Funzione strumentale al POF, da uno dei rappresentanti dei genitori del Consiglio della classe di cui fa parte lo studente interessato al ricorso e da uno dei rappresentanti degli studenti del Consiglio della classe di cui fa parte lo studente interessato al ricorso. Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione di uno dei componenti, il Dirigente Scolastico nella convocazione dell’Organo individua il nominativo del componente che subentra. Per la validità delle deliberazioni dell’Organo di garanzia è richiesta la presenza di almeno tre membri. L’organo delibera a maggioranza dei presenti; non è ammessa l’astensione e, a parità, prevale il voto del presidente. L’organo di garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni dal reclamo; qualora non decida entro tale termine, la sanzione è automaticamente confermata. L’Organo di garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere in merito all’applicazione nella scuola dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Il Direttore dell’U.S.R., sulla base di parere vincolante di un Organo di garanzia regionale, decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 24.06.1998, n°249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21.12.2007 n. 235, sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse relativamente alle sanzioni irrogate e contro le violazioni dello stesso D.P.R. 249/98 e successive modificazioni e integrazioni, anche contenute nel Regolamento di Istituto.

Si allega il Regolamento di DISCIPLINA.

 


Documenti allegati:

Categoria: TrasparenzaData di pubblicazione: 11/11/2015
Sottocategoria: Regolamenti interniData ultima modifica: 11/11/2015 14:33:23
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