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Liceo Classico Statale "F.Stabili - E.Trebbiani" di Ascoli Piceno (AP)
LICEO CLASSICO STATALE
 "F.STABILI - E.TREBBIANI"
Viale Vellei, 10 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - Tel 0736 259783 - Fax 0736 255494
E-mail: appc02000b@istruzione.it - PEC: appc02000b@pec.istruzione.it
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"F.STABILI - E.TREBBIANI"
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LICEO CLASSICO "F.STABILI-E.TREBBIANI"
Viale Vellei, 10 - 63121 Ascoli Piceno (AP)

Oggetto: Cessazioni dal servizio
Protocollo/Numero: Prot. 10154 Circolare n. 124
Pubblicata il: 18/12/2014
Destinatari: Docenti, ATA
Plessi: Liceo Classico Statale "F.Stabili-E.Trebbiani"

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale

Con riferimento al D.M. 886 del 1 dicembre 2014 il MIUR ha trasmesso, con Nota prot. n. 18851 dell'11 dicembre 2014, le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015 e per il conseguente accesso al trattamento pensionistico.

Il predetto D.M. 886 del 1 dicembre 2014 e la relativa nota operativa fissano il termine finale del 15 gennaio 2015 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di contribuzione e di dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal l° settembre 2015.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 15 gennaio 2015 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle Istanze

La modalità di presentazione delle domande di pensione e delle eventuali revoche prevede due fasi distinte:
1. Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità entro e non oltre il termine del 15 gennaio 2015:
Il personale (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione) utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it)
Qualora il personale interessato non fosse ancora accreditato al sistema, è pregato di attivare la procedura di registrazione e di presentarsi presso l'Ufficio del DSGA per effettuare l'identificazione.

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
2. Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 15 gennaio 2015.
3. Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale (INPS gestione ex INPDAP) esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a. Presentazione della domanda on line accedendo al sito dell'Istituto Previdenziale, previa registrazione;
b. Presentazione delle domande tramite Contact Center Integrato;
c. Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.


Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011 - Requisiti ante Fornero

La Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (così detta Legge Fornero) ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all'applicazione della precedente normativa per coloro che avevano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico secondo la precedente normativa (entro il 31 dicembre 2011) sono:

Vecchiaia
 65 anni di età anagrafica - requisito per uomini e donne
 61 anni di età anagrafica - requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

Anzianità
 40 anni di contribuzione - requisito della massima anzianità contributiva

Quota
 60 anni di età e 36 anni di contribuzione - quota 96
 61 anni di età e 35 anni di contribuzione - quota 96

Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).


Nuove regole per l'accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011 - Riforma Fornero

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia, per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi:
 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento a riposo d'ufficio)
 66 anni e 3 mesi con possibilità del perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2015.

Pensione anticipata:
 per le donne si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2015, e senza nessun arrotondamento, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
 per gli uomini si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2015 e senza nessun arrotondamento, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva.

È attualmente prevista una penalizzazione sul calcolo della pensione anticipata per chi abbia meno di 62 anni di età.


Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo l, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.


Trattenimento in servizio

Con il Decreto legge 90/14 convertito nella legge 114/14 è stato abolito l'istituto del mantenimento in servizio salvo che per il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi.
L'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio non oltre i 70 anni di età esclusivamente per il perfezionamento della contribuzione minima necessaria alla pensione di vecchiaia.
Dal 1 gennaio 2012 viene meno il concetto di massima anzianità contributiva (40 anni) e quindi non sono più applicabili le norme che a questa facevano riferimento.


Ad integrazione di quanto riportato nella presente circolare si rimanda alla lettura delle note in allegato.

Allegati:
D.M. 886 del 1 dicembre 2014
Nota MIUR prot. n. 18851 dell'11 dicembre 2014



Documenti allegati:

Anno scolastico: 2014/2015
Responsabile e titolare del procedimento: Nardinocchi Giulia
Incaricato/a del procedimento: Nardinocchi Giulia

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